Categoria del servizio
A chi è rivolto
Su quali immobili si deve pagare? Chi la deve pagare? L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9). I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze: per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740): le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare. Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU: quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria) per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato) per l'applicazione di aliquote agevolate per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce" per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
- per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
- per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
- per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
- per l'applicazione di aliquote agevolate
- per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
Come fare
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Cosa serve
Dichiarazione IMU Copia del documento d'identità Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico) Accertamento rilasciato dall'ufficio tecnico (in caso di immobile inagibile o inabitabile) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile) Perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile) Copia del contratto di comodato ad uso gratuito (in caso di immobile in comodato ad uso gratuito) Copia del contratto a canone concordato (in caso di agevolazione per immobile a canone concordato)
Copia del documento d'identità
Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico)
Accertamento rilasciato dall'ufficio tecnico (in caso di immobile inagibile o inabitabile)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile)
Perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile)
Copia del contratto di comodato ad uso gratuito (in caso di immobile in comodato ad uso gratuito)
Copia del contratto a canone concordato (in caso di agevolazione per immobile a canone concordato)
Cosa si ottiene
Dichiarazione IMU
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 €
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.
L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.
Quando si paga?
L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalita di pagamento
L'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:
- il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
- il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
- il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
- per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
- se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
- l'anno di riferimento
- le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
- l'importo dovuto.
Ulteriori informazioni
La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48).
- gli enti pubblici (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità Montane, le Province e le Regioni), i soggetti intermediari (banche, società finanziarie, confidi, ecc.) e le società di partecipazione
- le imprese, arti e professioni e le attività agricole cessate alla data del 23 marzo 2021 oppure avviate dopo il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41).
Chiarimenti in merito a lavoratori agricoli pensionati, coadiuvanti e società agricole
Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.
Dichiarazione IMU degli enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU il cui modello verrà approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo i contribuenti devono continuare a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto ministeriale 26/06/2014.
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Ultimo aggiornamento: 4 Ottobre 2023, 13:01