Opere ammissibili sui diversi elementi degli edifici
Finiture esterne
(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
- rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti
- tinteggiatura
- sostituzione di infissi e ringhiere
- coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
Elementi strutturali
(fondazioni strutture portanti verticali e orizzontali scale e rampe letto)
Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Murature perimetrali, tamponamenti, e aperture esterne
Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Sono ammessi interventi di ridefinizione delle facciate mediante la modifica di parte limitata delle aperture.
Tramezzi e aperture interne
- realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche in muri portanti
- realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari.
Finiture interne
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)
Riparazione e sostituzione.
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, disoleamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi)
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici.
Edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli
Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli si considerano di Manutenzione straordinaria le seguenti opere:
- tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento.
Curare la manutenzione straordinaria con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardano le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis). Questa procedura vale anche per gli interventi di apertura di porte interne o di spostamento di pareti interne
Curare la manutenzione straordinaria con la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)
Curare la manutenzione straordinaria con il permesso di costruire (PDC)