Manutenzione Straordinaria - Rilascio del permesso di costruire (PDC)

  • Servizio attivo

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, degli edifici.

Descrizione

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, degli edifici. Questi interventi hanno l’obiettivo di mantenere efficienti gli edifici, senza modificare la tipologia dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato.
 
La manutenzione straordinaria comprende la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, le modifiche dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari e gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne con possibilità di sostituzione delle stesse. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare, purché le opere non comportino un aumento della volumetria complessiva dell'edificio e e non siano previsti mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti.
 
Rientrano nella manutenzione straordinaria anche le modifiche dei prospetti necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso purché:
  • l’edificio sia legittimamente realizzato
  • le modifiche non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio
  • l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
  • l’intervento non riguardi immobili sottoposti a tutela (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Per gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti necessari per rispettare la normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. Questi interventi di manutenzione straordinaria non devono però comportare un aumento delle superfici utili di calpestio, né un mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell’edificio, purché non incrementino la superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

A chi è rivolto

Chi desidera realizzare la manutenzione straordinaria

Chi desidera realizzare la manutenzione straordinaria

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.   L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento indicato al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento: cura l’istruttoria acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente) valuta la conformità del progetto alla normativa vigente formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto. Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario.   Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.   Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta o all'esito della conferenza dei servizi. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. I termini possono essere raddoppiati per progetti definiti particolarmente complessi dal responsabile del procedimento.   Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppongono motivato diniego, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire vige il silenzio-assenso. Sono esclusi i casi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni indicate dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 38, com. 10-bis e 10-ter.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
 
L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento indicato al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento:
  • cura l’istruttoria
  • acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente)
  • valuta la conformità del progetto alla normativa vigente
  • formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario.
 
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
 
Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta o all'esito della conferenza dei servizi. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. I termini possono essere raddoppiati per progetti definiti particolarmente complessi dal responsabile del procedimento.
 
Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppongono motivato diniego, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire vige il silenzio-assenso. Sono esclusi i casi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni indicate dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 38, com. 10-bis e 10-ter.

Cosa serve

Richiesta di Permesso di costruire (PDC)        Attestazione dello stato legittimo degli immobili        Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica        Copia del documento d'identità        Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81        Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo        Dichiarazione per dispositivi anticaduta        Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità        Documentazione fotografica        Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione        Elaborati grafici        Esame di impatto paesistico        Progetto di invarianza idraulica e idrologica        Proposta di convenzione per permesso di costruire convenzionato        Relazione tecnica di asseverazione        Relazione tecnica illustrativa delle opere        Soggetti coinvolti nel procedimento        Ulteriori immobili oggetto del procedimento        Ulteriori intestatari del procedimento        Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Richiesta di Permesso di costruire (PDC)        
Attestazione dello stato legittimo degli immobili        
Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica        
Copia del documento d'identità        
Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81        
Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo        
Dichiarazione per dispositivi anticaduta        
Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità        
Documentazione fotografica        
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione        
Elaborati grafici        
Esame di impatto paesistico        
Progetto di invarianza idraulica e idrologica        
Proposta di convenzione per permesso di costruire convenzionato        
Relazione tecnica di asseverazione        
Relazione tecnica illustrativa delle opere        
Soggetti coinvolti nel procedimento        
Ulteriori immobili oggetto del procedimento        
Ulteriori intestatari del procedimento        
Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).
Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Canale fisico

Costi

Diritti di segreteria o istruttoria (Per istanze non soggette a contributo di costruzione): 100,00 €
 
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie sino a 300 metri cubi): 250,00 €
 
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie sino a 1000 metri cubi): 500,00 €
 
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie oltre i 1000 metri cubi): 700,00 €
 
Marca da bollo: 16,00 €
 
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare dei contributi di costruzione per gli interventi non a titolo gratuito. Il provvedimento di determinazione dei contributi di costruzione è adottato dal dirigente responsabile sulla base delle vigenti disposizioni di legge e delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale (oggetto di revisione al massimo ogni tre anni).
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Note
Opere ammissibili sui diversi elementi degli edifici 

Finiture esterne
(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
  • rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti 
  • tinteggiatura
  • sostituzione di infissi e ringhiere
  • coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
Elementi strutturali
(fondazioni strutture portanti verticali e orizzontali scale e rampe letto)
Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
 
Murature perimetrali, tamponamenti, e aperture esterne
Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Sono ammessi interventi di ridefinizione delle facciate mediante la modifica di parte limitata delle aperture.
 
Tramezzi e aperture interne
  • realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche in muri portanti
  • realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari.

Finiture interne
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)
Riparazione e sostituzione.
 
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
 
Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, disoleamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi)
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici.
 
Edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli
Ad integrazione e specificazione delle opere di cui sopra, negli edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli si considerano di Manutenzione straordinaria le seguenti opere:
  • tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento.
Curare la manutenzione straordinaria con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardano le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis). Questa procedura vale anche per gli interventi di apertura di porte interne o di spostamento di pareti interne

Curare la manutenzione straordinaria con la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis occorre presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).

Curare la manutenzione straordinaria con il permesso di costruire (PDC) 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis è possibile chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) in alternativa alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7) .

Documenti collegati

Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica
Modulistica

Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica

Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
Modulistica

Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Dichiarazione per dispositivi anticaduta
Modulistica

Dichiarazione per dispositivi anticaduta

Esame di impatto paesistico
Modulistica

Esame di impatto paesistico

Relazione tecnica di asseverazione
Modulistica

Relazione tecnica di asseverazione

Richiesta di Permesso di costruire (PDC)
Modulistica

Richiesta di Permesso di costruire (PDC)

Soggetti coinvolti nel procedimento - Edilizia privata
Modulistica

Soggetti coinvolti nel procedimento - Edilizia privata

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 10:28