Descrizione
La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza.
- se l’impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico
- se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da relazione paesistica.