Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Una volta ricevuta la documentazione, il Comune effettuerà i necessari riscontri d’ufficio e eventuali sopralluoghi di controllo. L'idoneità dell'alloggio è valutata sulla base:
- delle caratteristiche intrinseche dell'alloggio (che deve soddisfare i requisiti minimi di abitabilità) la cui dimensione determina il numero massimo delle persone in esso ospitabili
- del numero di persone effettivamente presenti nell'alloggio per il periodo richiesto (siano esse residenti od ospitate) che non deve mai superare il numero massimo delle persone ospitabili.