Passo carrabile: modifica dell'autorizzazione

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Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.

Descrizione

Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.

Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):

  • le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
  • le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.

Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.

A chi è rivolto

Può chiedere la modifica chi vanta di un passo carrabile e un titolo reale sull'area privata.

Può chiedere la modifica chi vanta di un passo carrabile e un titolo reale sull'area privata.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Cosa serve

Domanda di autorizzazione per l'apertura o la modifica di passo carrabile (PDF) Copia del documento d'identità         Planimetria del passo carrabile, delle sue adiacenze e dell'area privata interna dove accedono i veicoli

  • Domanda di autorizzazione per l'apertura o la modifica di passo carrabile (PDF)
  • Copia del documento d'identità        
  • Planimetria del passo carrabile, delle sue adiacenze e dell'area privata interna dove accedono i veicoli

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione servizi connessi.

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione servizi connessi.
Tempi e scadenze

30 giorni massimo

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Costi

Marca da bollo 16,00 €
Servizio online con autenticazione

Vincoli

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.

Ulteriori informazioni

Note

Riferimenti normativi
Riferimenti normativi: CLICCA QUI

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 12:18