Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada

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È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285.

Descrizione

È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.

Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente):

Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.

Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.

A chi è rivolto

Ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Cosa serve

Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada (PDF) Copia del documento d'identità         Documentazione a supporto del ricorso

  • Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada (PDF)
  • Copia del documento d'identità        
  • Documentazione a supporto del ricorso

Cosa si ottiene

Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente. Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.

Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.

Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.

Tempi e scadenze

L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:

  • il ricorso corredato della documentazione consegnatagli dal trasgressore
  • le relazioni tecniche utili a confermare o confutare le tesi sostenute nel ricorso.

Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.

Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Note

Riferimenti normativi
Riferimenti normativi: CLICCA QUI

Link utili
Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 13:10