Descrizione
- in variante al permesso di costruire
- in alternativa al permesso di costruire.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo.
SCIA in variante al permesso di costruire Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che: non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia non alterino la sagoma dell'edificio se è sottoposto a vincolo non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario. SCIA in alternativa al permesso di costruire La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per: interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche. SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37, com. 4 e 5). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra 5.164,00 € e 516,00 €, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività Attestazione dello stato legittimo degli immobili Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica Copia del documento d'identità Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 Dichiarazione per dispositivi anticaduta Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità Documentazione fotografica Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione Elaborati grafici Esame di impatto paesistico Relazione tecnica di asseverazione Relazione tecnica illustrativa delle opere Soggetti coinvolti nel procedimento Ulteriori immobili oggetto del procedimento Ulteriori intestatari del procedimento Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 11:25