Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

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La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo.

Descrizione

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:
  • in variante al permesso di costruire
  • in alternativa al permesso di costruire.

A chi è rivolto

SCIA in variante al permesso di costruire Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che: non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia non alterino la sagoma dell'edificio se è sottoposto a vincolo non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario. SCIA in alternativa al permesso di costruire La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per: interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche. SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37, com. 4 e 5). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra  5.164,00 € e 516,00 €, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.

SCIA in variante al permesso di costruire 
Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che:
  • non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie
  • non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
  • non alterino la sagoma dell'edificio se è sottoposto a vincolo
  • non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.

SCIA in alternativa al permesso di costruire 
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
  • interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati 
È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37, com. 4 e 5). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra  5.164,00 € e 516,00 €, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Cosa serve

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività        Attestazione dello stato legittimo degli immobili        Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica        Copia del documento d'identità        Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81        Dichiarazione per dispositivi anticaduta        Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità        Documentazione fotografica        Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione        Elaborati grafici        Esame di impatto paesistico        Relazione tecnica di asseverazione        Relazione tecnica illustrativa delle opere        Soggetti coinvolti nel procedimento        Ulteriori immobili oggetto del procedimento        Ulteriori intestatari del procedimento        Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività        
Attestazione dello stato legittimo degli immobili        
Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica        
Copia del documento d'identità        
Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81        
Dichiarazione per dispositivi anticaduta        
Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità        
Documentazione fotografica        
Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione        
Elaborati grafici        
Esame di impatto paesistico        
Relazione tecnica di asseverazione        
Relazione tecnica illustrativa delle opere        
Soggetti coinvolti nel procedimento        
Ulteriori immobili oggetto del procedimento        
Ulteriori intestatari del procedimento        
Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Cosa si ottiene

Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)
Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Canale digitale per l’accesso al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Canale fisico

Costi

Pagamenti
 
Diritti di segreteria o istruttoria (Per istanze non soggette a contributo di costruzione): 100,00 €
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie sino a 300 metri cubi): 250,00 € 
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie sino a 1000 metri cubi): 500,00 €
Diritti di segreteria o istruttoria (Per volumetrie oltre i 1000 metri cubi): 700,00 €
Marca da bollo: 16,00 €
 
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.
Servizio online con autenticazione

Ulteriori informazioni

Note
Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio 
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). 
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

Inizio e fine dei lavori
La SCIA vale tre anni dalla data efficacia.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.

Versamento del contributo di costruzione 
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.

Riferimenti normativi

Documenti collegati

Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica
Modulistica

Certificazione di conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica

Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
Modulistica

Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81
Modulistica

Dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) e lettera b) del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81

Dichiarazione per dispositivi anticaduta
Modulistica

Dichiarazione per dispositivi anticaduta

Esame di impatto paesistico
Modulistica

Esame di impatto paesistico

Relazione tecnica di asseverazione
Modulistica

Relazione tecnica di asseverazione

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
Modulistica

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

Soggetti coinvolti nel procedimento - Edilizia privata
Modulistica

Soggetti coinvolti nel procedimento - Edilizia privata

Ulteriori immobili oggetto del procedimento
Modulistica

Ulteriori immobili oggetto del procedimento

Ulteriori intestatari del procedimento
Modulistica

Ulteriori intestatari del procedimento

Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento
Modulistica

Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2023, 11:25