Cos’è il Whistleblowing
Il Whistleblowing è un istituto giuridico previsto già dalla Legge n.190/2012 e ora disciplinato dal Decreto legislativo n. 24/2023, con il quale, per rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower). Il Decreto legislativo n. 24/2023 disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Chi può effettuare la segnalazione
- il personale dipendente del Comune di Arcene;
- il personale dipendente di altra amministrazione in comando o in distacco presso il Comune di Arcene;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività a favore del Comune di Arcene;
- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, del Comune di Arcene;
- i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Arcene;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico e anche dopo lo scioglimento del medesimo.
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante, sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circonstanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate in conformità alla normativa.
Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse, e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della legge n. 190/2012, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
La segnalazione va presentata utilizzando la piattaforma dedicata, cliccando qui.
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